Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BOLLENGO ALBIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 10 del Comitato Provinciale di Aosta relativamente alla gara BOLLENGO ALBIANO – ROMANO 2000 del 04/10/2003 – Campionato Juniores Provinciale

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 30 Ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BOLLENGO ALBIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 10 del Comitato Provinciale di Aosta relativamente alla gara BOLLENGO ALBIANO – ROMANO 2000 del 04/10/2003 – Campionato Juniores Provinciale La Società BOLLENGO ALBIANO ha interposto tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, notificandolo ritualmente alla Società avversaria. La ricorrente lamenta l’erronea applicazione delle norme regolamentari da parte del direttore di gara, che se avesse assunto sul campo i giusti provvedimenti avrebbe potuto portare a termine regolarmente l’incontro, in quanto la sua incolumità personale non era stata oggetto di minacce. La ricorrente chiede, pertanto, l’omologazione del risultato acquisito sul campo o la ripetizione della gara. Il ricorso non può trovare accoglimento. Dall’esame degli atti ufficiali della gara in oggetto si evince chiaramente come l’arbitro abbia decretato la fine dell’incontro dopo aver considerato, in seguito alla rissa scoppiata tra le due squadre, espulsi dal campo tutti i giocatori, tranne il numero 6 del BOLLENGO, il sig. Calvetto Davide, in quanto si era prodigato nel tentativo di sedare la rissa. La circostanza, tra l’altro, che il direttore di gara abbia escluso espressamente la responsabilità di uno solo dei giocatori presenti in campo, ci consente di affermare che abbia con altrettanta precisione individuato il coinvolgimento di tutti gli altri calciatori. La sospensione della partita è stata, pertanto, la conseguenza inevitabile dei provvedimenti disciplinari adottati dall’arbitro (espulsione di tutti i giocatori meno uno) e non il frutto di una valutazione circa la possibilità o meno di portare a termine l’incontro alla luce della situazione ambientale venutasi a creare. Nessuna diversa valutazione può essere effettuata da questa Commissione, la quale delibera di R E S P I N G E R E il ricorso in oggetto. Si addebita la tassa di reclamo di Euro 104,00 che non risulta versata.
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