Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 6 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CRODO in relazione alla gara PIEDIMULERA – CRODO del 19102003, Campionato di Seconda Categoria

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 6 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CRODO in relazione alla gara PIEDIMULERA - CRODO del 19102003, Campionato di Seconda Categoria Con ricorso inviato in data 21102003 la Società CRODO interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore MANERA Alex schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una gara effettiva nel C.U. n. 52 del 562003 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta recante i provvedimenti disciplinari relativi alla gara finale Play-Out del Campionato di Seconda Categoria 2002-2003. Si evidenzia altresì nel ricorso che il giocatore non avrebbe mai scontato detta sanzione partecipando a tutte le gare disputate nei primi quattro turni di Campionato dalla Società di appartenenza. Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che effettivamente il sig. MANERA ha preso parte a tutte le gare disputate dalla Società PIEDIMULERA ed anche alla partita indicata in oggetto nonostante la squalifica inflittagli in precedenza. La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Alla luce di quanto esposto, il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto si delibera quanto segue: - - alla Società PIEDIMULERA viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: PIEDIMULERA - CRODO 0 - 3 - - al giocatore MANERA Alex viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA PER UNA ULTERIORE GIORNATA oltre a quella già inflitta dal Giudice Sportivo; al dirigente accompagnatore della Società PIEDIMULERA sig. TOMOLA Beniamino viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 3112004; - - alla Società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 150,00. - - Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it