Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 6 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società POZZOLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Alessandria, n. 10, del 16/10/2003 in ordine alla gara POZZOLESE – EUROPA del 5/10/03, valida per il Campionato di Seconda categoria, girone R

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 6 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società POZZOLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Alessandria, n. 10, del 16/10/2003 in ordine alla gara POZZOLESE - EUROPA del 5/10/03, valida per il Campionato di Seconda categoria, girone R Seduta del 31/10/03. La Commissione Disciplinare, composta dai Sigg. PAVARINI Avv. Paolo (Vice-Presidente), CAMPAGNA Avv. Flavio (consigliere) e GIABARDO Avv. Luca (consigliere), alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A. A seguito della gara indicata all’oggetto, la Società POZZOLESE proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, chiedendo l’annullamento della squalifica da questi comminata al proprio allenatore FERRARI ANGELO e la rimessione degli atti al Giudice Sportivo per “l’esatta configurazione dei fatti e delle eventuali sanzioni da addebitare e di cui sono responsabili: PRIORA MARCO (capitano della squadra) e altro giocatore non identificato”. In data 5 Ottobre u.s., al termine dell’incontro di calcio disputato tra la Società POZZOLESE e la Società EUROPA, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, il direttore di gara veniva pesantemente insultato, minacciato e colpito da sputi, da un manipolo di giocatori non identificati appartenenti alla Società ospitante (U.S. POZZOLESE). Nello spogliatoio, inoltre, approfittando della momentanea apertura della porta, un soggetto non identificato scagliava contro il suddetto arbitro una bottiglia piena da un litro e mezzo di acqua sfiorandogli il volto. Dopo la pubblicazione del C.U. n° 9 del 9 ottobre 2003, precisamente in data 12 ottobre u.s., la Società POZZOLESE comunicava tempestivamente al Giudice Sportivo i nominativi dei soggetti responsabili dei suddetti fatti, individuando nell’allenatore della squadra (Sig. FERRARI ANGELO) l’autore del lancio della bottiglia e nella persona del capitano (Sig. PRIORA MARCO) il soggetto che minacciava e ingiuriava l’arbitro. Il Giudice Sportivo, dunque, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Società POZZOLESE, provvedeva a squalificare i soggetti suddetti, nei termini indicati nel C.U. n° 10 pubblicato il 16/10/2003. Nel reclamo in esame, per contro, la Società ricorrente ritratta le proprie indicazioni iniziali in ordine alla responsabilità dell’allenatore, chiarendo che quest’ultimo, al fine di evitare ripercussioni sul giocatore, si sarebbe assunto “di primo acchito” la responsabilità del lancio della bottiglia nei confronti dell’arbitro. La nuova ricostruzione dei fatti fornita dalla Società ricorrente, evidentemente tesa ad evitare una pesante sanzione nei confronti dell’allenatore, oltre a non avere nessun pregio probatorio, in quanto smentita in ordine ad alcuni importanti particolari da quella fornita dall’arbitro, denota un mal celato intento da parte della stessa di confondere l’operato degli organi preposti alla tutela della Giustizia Sportiva. Non solo, poiché la prima individuazione dei responsabili effettuata dalla società ricorrente segue di una settimana i fatti, non è neppure sostenibile che la stessa costituisca una reazione “di primo acchito” da parte dell’allenatore. L’indicazione del capitano come il solo autore dei fatti “individuabile”, per contro, appare un maldestro tentativo di porre rimedio ad una situazione autodeterminata (con l’indicazione dei responsabili fornita in data 12/10/03), che ha portato a conseguenze non previste ma, allo stato e sulla base degli atti, irreversibili. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società POZZOLESE, confermando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Si addebita alla Società POZZOLESE la tassa di reclamo di € 104,00, che non risulta versata.
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