Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 13 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ITALIA 1861 avverso i provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara FRANCESCHINA – ITALIA 1861 (Campionato di Terza categoria – Girone A gara del 26 ottobre 2003)
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 13 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società ITALIA 1861 avverso i provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara FRANCESCHINA - ITALIA 1861 (Campionato di Terza categoria - Girone A gara del 26 ottobre 2003)
Premesso che
- la Società ITALIA 1861 ha presentato, a mezzo raccomandata in data 4 Novembre 2003, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara FRANCESCHINA - ITALIA 1861 del 26 Ottobre 2003 e pubblicati sul comunicato ufficiale n. 15 del 30 Ottobre 2003, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica (3 giornate) comminata al proprio tesserato Fabio Geografo nonché contestando l’ammenda di € 26,00 posta a carico della Società per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro.
- Con riguardo alla richiesta di revisione della squalifica, nel proprio ricorso la Società ITALIA 1861 riconosce la legittimità della sanzione comminata al proprio giocatore per la frase ingiuriosa rivolta all’arbitro ma contesta che il giocatore Geografo abbia rincorso minacciosamente il direttore di gara salvo essere trattenuto dai propri compagni. Su questa base viene chiesta la riduzione della sanzione irrogata in quanto eccessiva.
In realtà le circostanze negate nel ricorso sono positivamente affermate nel referto arbitrale che, come noto, ha valore di piena prova rispetto alle circostanze riferite. Tuttavia, rispetto a quanto descritto nel referto arbitrale, è legittimo osservare come le circostanze ivi riportate diano conto di ripetute espressioni ingiuriose indirizzate all’arbitro dal giocatore Geografo ma riferiscano anche di un presunto comportamento minaccioso del medesimo tesserato, comportamento che peraltro (anche grazie all’intervento di altri tesserati) non si è tradotto in alcuna attuale minaccia per il direttore di gara.
Di conseguenza, la sanzione della squalifica adottata dal Giudice Sportivo merita di essere riconsiderata, e parzialmente ridotta, nella parte in cui è stata emessa per punire il comportamento minaccioso. In effetti, anche sulla base di quanto contenuto nel referto di gara, a ritenere diversamente – e quindi sanzionare un comportamento ritenuto minaccioso ma di fatto non concretatosi in minacce - si finirebbe con il sanzionare non un fatto ma un’intenzione.
Per quanto riguarda la contestazione sollevata da ITALIA 1861 all’ammenda comminata, il ricorso non è ammissibile: la sanzione (€ 26,00) applicata dal Giudice Sportivo è inferiore al minimo impugnabile (€50,00) così come espressamente previsto dall’articolo 41 u.c. del C.G.S nel testo attualmente in vigore.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso presentato dalla Società ITALIA 1861 e in particolare riduce di una giornata (da tre a due) la squalifica irrogata al giocatore Fabio Geografo
RESPINGE
il reclamo relativo alla ammenda comminata in quanto inammissibile.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, stante il parziale accoglimento.
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