Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ARDOR TORINO in relazione alla gara LA SALLE – ARDOR TORINO del 2 Novembre 2003 (Campionato di Seconda categoria – Girone H)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ARDOR TORINO in relazione alla gara LA SALLE – ARDOR TORINO del 2 Novembre 2003 (Campionato di Seconda categoria - Girone H) PREMESSO CHE - con reclamo presentato a mezzo lettera raccomandata in data 6 Novembre 2003, comunicato a mezzo raccomandata a.r. alla Società LA SALLE, la Società ARDOR TORINO ha contestato la regolarità della gara svoltasi in data 2 Novembre 2003 tra le menzionate Società. In particolare la Società ARDOR TORINO contesta la partecipazione alla gara in questione del giocatore Aniello Riccardo, che la Società La Salle avrebbe schierato in assenza di regolare tesseramento. - dalle verifiche eseguite si è rilevata la presenza di una comunicazione di trasferimento, debitamente vistata in data 31 Ottobre 2003 al Comitato F.I.G.C. – L.N.D. di appartenenza, del giocatore Aniello Riccardo dalla Società RIVER MOSSO ROSSINI alla Società LA SALLE. - di conseguenza l’impiego del giocatore Aniello Riccardo da parte della Società LA SALLE nella gara del 2 Novembre 2003 è legittimo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo presentato dalla Società ARDOR TORINO in relazione alla gara LA SALLE – ARDOR TORINO del 2 Novembre 2003 il cui risultato risulta quindi omologato così come maturato sul campo e precisamente LA SALLE – ARDOR TORINO 1 – 1 Dispone l’addebito della tassa non versata all’atto del reclamo.
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