Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 27 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BOCA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 6112003 del Comitato Provinciale di Biella in relazione alla gara MASSAZZA – BOCA CALCIO del 2112003, Campionato di Terza Categoria – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 27 Novembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BOCA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 6112003 del Comitato Provinciale di Biella in relazione alla gara MASSAZZA - BOCA CALCIO del 2112003, Campionato di Terza Categoria - Girone A Con ricorso inviato in data 15112003 la Società BOCA CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica sino al 17123 il capitano della squadra LIBRALON Ivan e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente sostiene che il proprio tesserato dopo essere effettivamente stato trattenuto dai compagni mentre tentava di manifestare all’arbitro le proprie rimostranze nei confronti del direttore di gara non si sarebbe soffermato al di là della rete interna del terreno di gioco ma avrebbe immediatamente fatto ingresso negli spogliatoi Il ricorso in esame può trovare accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nella descrizione della condotta del capitano che, dopo l’espulsione, si portava verso l’arbitro tentando di aggredirlo non riuscendo nel suo intento per il pronto intervento di un compagno di squadra. Successivamente il LIBRALON ometteva di fare ingresso negli spogliatoi e continuava a proferire ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara. Faceva ingresso nel terreno di gioco al termine della gara per contestare la direzione di gara. Inoltre nel momento in cui l’arbitro stava per imboccare il corridoio proseguiva la sua contestazione strattonandolo. Ora, se è vero che, dalla descrizione dei fatti risultante dal referto, emerge un atteggiamento minaccioso e ingiurioso, appare eccessiva l’entità della squalifica inflitta posto che l’episodio non ha avuto conseguenze lesive e gli stessi compagni di squadra hanno provveduto a sedare l’animosità del proprio capitano. Alla luce delle suesposte argomentazioni la grossolana condotta posta in essere appare adeguatamente punita con una sanzione meno gravosa di quella inflitta dal Giudice di primo grado e quindi la durata della squalifica viene rideterminata fino al 2122003 Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della Società BOCA CALCIO, RIDUCE la squalifica inflitta a LIBRALON Ivan rideterminandone la durata fino al 2122003. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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