Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società NAPOLI CLUB ASTI EST avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Asti n. 13 del 27.11.2003, con il quale veniva comminata la squalifica per otto gare al giocatore ARRI Giampaolo (gara TECNOPOMPE SAN DAMIANO – NAPOLI CLUB ASTI EST del 23.11.2003 – Campionato di Seconda categoria girone M)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società NAPOLI CLUB ASTI EST avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Asti n. 13 del 27.11.2003, con il quale veniva comminata la squalifica per otto gare al giocatore ARRI Giampaolo (gara TECNOPOMPE SAN DAMIANO - NAPOLI CLUB ASTI EST del 23.11.2003 - Campionato di Seconda categoria girone M) Con il reclamo in oggetto la Società NAPOLI CLUB ASTI EST richiede una revisione del provvedimento sanzionatorio relativo al proprio giocatore sig. ARRI Giampaolo, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed affermando in particolare che il predetto giocatore avrebbe scagliato il pallone in direzione di un proprio compagno di squadra, senza intenzione alcuna di voler colpire il direttore di gara. Dall’esame del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva, emerge al contrario inequivocabilmente come il pallone sia stato scagliato dal sig. ARRI volontariamente in direzione dell’arbitro e lo abbia colpito. E’ quindi pacifico ed indiscutibile che la condotta tenuta del sig. ARRI nei confronti del direttore di gara sia ingiustificabile e da censurare; peraltro tale condotta appare addebitabile più ad un gesto impulsivo e di stizza che non ad un’intenzione realmente violenta o minacciosa, consentendo a codesta Commissione di disporre una lieve riduzione della sanzione. Per tali ragioni, in parziale accoglimento del reclamo SI RIDUCE a cinque giornate la squalifica comminata al giocatore ARRI Giampaolo. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it