Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società AZZURRA avverso decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara AZZURRA – SAVIGLIANO del 18/11/2003, Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 Dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società AZZURRA avverso decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cuneo in relazione alla gara AZZURRA – SAVIGLIANO del 18/11/2003, Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque Con ricorso tempestivamente inviato a codesta Commissione la Società AZZURRA si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica fino al 31/03/2004 il dirigente BLUA Enrico ed infliggeva l’ammenda di Euro 150,00 a carico della Società, chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione. In data 19/12/2003 questa Commissione provvedeva all’audizione del sig. Mana Stefano, dirigente della Società ricorrente, nonché medico della stessa. Questi ribadiva quanto già esposto nel ricorso, sottolineando come al termine dell’incontro perso dalla propria squadra non vi siano state discussioni particolari tra i tesserati della Società AZZURRA ed il Direttore di gara. Il sig. Mana ha confermato di aver visto i dirigenti della squadra avversaria ritornare verso gli spogliatoi dopo aver accompagnato l’arbitro alla macchina, ma che la situazione appariva sostanzialmente tranquilla e non tale da richiedere l’intervento di qualche dirigente. In effetti anche dall’esame del referto arbitrale non emerge con sufficiente chiarezza una situazione di effettivo pericolo per l’arbitro, tale da giustificare l’intervento dei dirigenti della Società AZZURRA. Il ricorso appare pertanto fondato nella parte in cui si richiede una riduzione della sanzione inflitta al dirigente accompagnatore sig. Blua Enrico, ferma restando la responsabilità del medesimo per i fatti verificatisi durante la gara, in relazione ai quali merita conferma anche la sanzione pecuniaria inflitta a carico della Società. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società AZZURRA, RIDUCE la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Blua Enrico rideterminandola fino al 31 Gennaio 2004. Conferma nel resto la decisione del Giudice Sportivo. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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