COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Eccellenza Gara REAL ALTAMURA – SAN PAOLO BARI del 7/ 9/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Eccellenza
Gara REAL ALTAMURA - SAN PAOLO BARI del 7/ 9/2003
IL GIUDICE SPORTIVO
- Letti gli atti ufficiali;
- Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.S. SAN PAOLO BARI denunciava la posizione irregolare del tesserato VICENTI Domenico, schierato in campo dalla società REAL ALTAMURA;
- considerato che con nota prot. 57/VT del 9/9/03 la Segreteria Tecnica di questo Comitato ha comunicato che il citato tesserato è stato svincolato dalla società NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA in data 14/7/03 ex art. 32 bis delle N.O.I.F. e poi tesserato con la società A.S. REAL ALTAMURA dal 30/08/2003;
- che per mero errore materiale il calciatore in questione non è stato inserito nell'elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul Comunicato n° 4 /2003;
Tanto premesso
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S. SAN PAOLO BARI;
2) di confermare il risultato acquisito sul campo di 1 - 0 in favore dell'A.S. REAL ALTAMURA;
3) di non addebitare la tassa reclamo stante l'errore materiale su menzionato.