COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Promozione Gara MOLFETTA CALCIO – PALAGIANELLO del 21/ 9/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Promozione Gara MOLFETTA CALCIO - PALAGIANELLO del 21/ 9/2003 IL GIUDICE SPORTIVO Letti i referti della terna arbitrale; Rilevato che al termine della gara un giocatore non identificato della società Molfetta impediva alla suddetta terna l'accesso al sottopassaggio che conduceva agli spogliatoi, che risultava inspiegabilmente chiuso dopo essere rimasto aperto per tutta la gara; - che il medesimo tesserato invitava la terna ad uscire dal cancello che collega il campo di gioco alla tribuna dove sostavano circa cento tifosi che assumevano atteggiamenti gravemente minacciosi; - che un altro tesserato non identificato della società Molfetta tentava di aprire tale cancello ma veniva prontamente bloccato dai carabinieri; - che a questo punto i citati tifosi davano luogo ad un fitto lancio di pietre e di oggetti vari ed una di queste pietre colpiva un giocatore del Molfetta sul naso provocandogli copiosa fuoriuscita di sangue; che solo allora- dopo oltre circa cinque minuti dal termine della gara- veniva aperta la botola che immetteva nel sottopassaggio; - che mentre l'arbitro raggiungeva il suo spogliatoio un calciatore non identificato della società Molfetta lo colpiva alle spalle con un pugno sulla tempia destra e con un altro pugno sul labbro; - che a seguito di ciò l'arbitro subiva una copiosa perdita di sangue nonchè forte dolore alla tempia e agli incisivi superiori; - che la terna arbitrale dopo circa un ora veniva portata via dallo stadio a bordo delle auto dei carabinieri che dovevano passare ad alta velocità tra una cinquantina di tifosi che assumevano atteggiamenti bellicosi; - che successivamente il direttore di gara veniva condotto presso il locale nosocomio dove veniva stilata una prognosi di quindici giorni di guarigione per la seguente diagnosi: contusione cranio facciale con ferita lacero contusa al labbro inferiore con ematoma - stato di agitazione psicomotorio ed ansioso- reattiva; - che la società A.S. MOLFETTA CALCIO è oggettivamente responsabile dei comportamenti tenuti dai propri tifosi e dai propri tesserati non identificati; - che il capitano della squadra è altresì responsabile della condotta violenta in danno dell'arbitro posta in essere dal tesserato non identificato ai sensi dell'Art. 2 comma 2 C.G.S.; - che nel caso di specie deve essere sanzionato il vice capitano della squadra poichè il capitano era stato espulso al 24' del secondo tempo tanto premesso D E L I B E RA 1) di infliggere alla società A.S. MOLFETTA CALCIO la squalifica del campo di gioco per DUE giornate con effetto immediato e con obbligo di disputare gli incontri in campo neutro a porte chiuse; 2) di squalificare il tesserato TUBEROSO Gioacchino (A.S.MOLFETTA CALCIO) fino al 25/9/2008 ai sensi dell'Art. 2 comma 2 C.G.S., sottolineando che la sua responsabilità potrà venir meno nel momento in cui sarà individuato l'autore dell'atto.
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