COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 2/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo:Campionato di Promozione Gara STERNATIA – CALCIO SAN PIETRO del 21/ 9/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 2/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo:Campionato di Promozione Gara STERNATIA - CALCIO SAN PIETRO del 21/ 9/2003 IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.C. Sternatia chiedeva di vedersi assegnata la vittoria a tavolino con il risultato di 3 - 0 per avere la società Calcio San Pietro contavvenuto alla vigente normativa in materia di utilizzazione di calciatori juniores pubblicata sul C.U. n° 5 del 31/7/2003; - che in particolare la reclamante eccepiva che l'A.S. Calcio San Pietro aveva iniziato la gara schierando in campo quattro giocatori juniores ed in particolare i signori ROMANO Giampietro (1984), STEFANELLI Alessio (1984) MADAGHIELE Cosimo (1985) e PALANO Antonio (1984); - che al dodicesimo del secondo tempo veniva espulso il signor MADAGHIELE Cosimo (A.S. Calcio San Pietro) per cui restavano schierati in campo tre giocatori juniores; - che al ventesimo del secondo tempo l'A.S. Calcio San Pietro sostituiva il signor PALANO Antonio (1984) con il signor ANELLI Teodoro (1965) per cui concludeva la gara con soli due juniores in campo; - che questo Giudice Sportivo ritiene che la norma in materia debba essere intrepretata nel senso che deve essre garantita constantemente la presenza in campo di TRE calciatori juniores rispetta alla quale la sola espulsione diretta di uno di essi ovvero un loro infortunio allorquando tutte le sostituzioni siano state effettuate giustifica una deroga all'obbligo generale ricadente su tutte le società in materia; - che l'organo giudicante ritiene opportuno richiamare la propria analoga decisione pubblicata sul C.U. n° 20 del 13/12/01 (poi confermata dalla Commissione Disciplinare e dalla CAF) nonchè quella pubblicata sul C.U. n° 13 del 24/10/2002 di identico tenore: tanto premesso D E L I B E R A 1) in base all'Art. 12 comma 5 C.G.S. di comminare all 'A.S. CALCIO SAN PIETRO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore dell'A.C. STERNATIA; 2) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it