COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 2/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare: COMITATO PROVICIALE di LECCE ATTIVITA’ RICREATIVA Gara: ASSOCIAZIONE DIPENDENTI PROVINCIA PALERMO – CRAL PROVINCIA CATANZARO del 17 GIUGNO 2003 (Reclamo dell’ ASSOCIAZIONE DIPENDENTI PROVINCIA PALERMO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BARBERA MICHELE, squalificato fino al 18 giugno 2008, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 46 in data 26 giugno 2003 del Comitato Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 2/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare: COMITATO PROVICIALE di LECCE ATTIVITA’ RICREATIVA Gara: ASSOCIAZIONE DIPENDENTI PROVINCIA PALERMO - CRAL PROVINCIA CATANZARO del 17 GIUGNO 2003 (Reclamo dell' ASSOCIAZIONE DIPENDENTI PROVINCIA PALERMO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BARBERA MICHELE, squalificato fino al 18 giugno 2008, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 46 in data 26 giugno 2003 del Comitato Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente ; Sentito l’assistente dell’arbitro che ha reso due supplementi di referto, precisando, senza ombra di dubbio, che a colpirlo con un pugno al viso è stato il calciatore Barbera Michele, nato il 22 marzo 1984, che indossava la maglia n. 2 e da lui riconosciuto dalla copia della carta d’identità del detto calciatore ; Rilevato che l’assistente non ha subito danni fisici e considerato, pertanto, che può accedersi ad un ridimensionamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ; P.Q.M. DELIBERA Ridurre al 31 dicembre 2005 la squalifica inflitta al calciatore BARBERA MICHELE e, pertanto, restituire la tassa reclamo versata.
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