COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. S. MOLFETTA CALCIO – A.S. PALAGIANELLO del 21 settembre 2003 (Reclamo dell’ A. S. Molfetta Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 11, in data 25 settembre 2003 del Comitato Regionale Pu glia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: A. S. MOLFETTA CALCIO – A.S. PALAGIANELLO del 21 settembre 2003 (Reclamo dell’ A. S. Molfetta Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 11, in data 25 settembre 2003 del Comitato Regionale Pu glia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Premesso che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali dai quali si evince chiaramente la grave responsabilità oggettiva della Società, nonchè quella dei calciatori, individuati dall’arbitro, anche se non identificati;
Che , pertanto , equa appare la decisione adottata dal Primo Giudice
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo in epigrafe citato e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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