COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato Regionale Juniores Gara TREPUZZI CALCIO – PRO TREPUZZI del 18/10/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato Regionale Juniores Gara TREPUZZI CALCIO - PRO TREPUZZI del 18/10/2003 IL GIUDICE SPORTIVO Esaminati gli atti ufficiali; Constatato: - che il direttore di gara ha sospeso l'incontro al 48° del secondo tempo per le intemperanze dei giocatori della società Trepuzzi Calcio, comportamento che gli impediva di proseguire serenamente la direzione della gara medesima; - che i giocatori LIACI Giuseppe e GUERRIERI Davide ponevano in atto una condotta particolarmente violenta; DELIBERA - di comminare alla società Trepuzzi Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Pro Trepuzzi; - di squalificare il giocatore LIACI Giuseppe (Trepuzzi Calcio) sino al 31 dicembre 2003, per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, che il giocatore stesso spingeva con violenza senza procurare conseguenze; - di squalificare il giocatore GUERRIERI Davide (Trepuzzi Calcio) sino al 31 dicembre 2004, per aver colpito con un violento schiaffo al volto il medesimo direttore di gara, causandogli forte dolore alla mandibola.
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