COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Eccellenza Gara SAN GIORGIO APRICENA – SAN PANCRAZIO SALENTINO del 19/10/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Eccellenza
Gara SAN GIORGIO APRICENA - SAN PANCRAZIO SALENTINO del 19/10/2003
IL GIUDICE SPORTIVO
Letto il referto arbitrale;
Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Polisportiva San Pancrazio assumeva che l'U.S. San Giorgio Apricena avesse violato la normativa vigente in materia di utilizzazione di calciatori juniores;
- che, in particolare, sosteneva che la controparte avesse inziato la gara schierando numero 3 juniores e che al 35' del secondo tempo uno di essi era stato espulso;
- riteneva la reclamante che la controparte avesse l'obbligo di effettuare l'ultima sostituzione rimastale facendo entrare in campo uno dei due juniores che ancora sedevano in panchina.
Osserva questo Giudice Sportivo che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato: infatti sul Comunicato Ufficiale n° 5 a pagina 87 è indicato espressamente che l'obbligo di schierare in campo contemporaneamente n° 3 giocatori juniores viene meno nell'ipotesi di espulsione dal campo di uno di essi.
La ratio della norma è evidente poichè evita alla società che già è rimasta con un giocatore in meno di subire l'ulteriore danno derivante dal dover schierare in campo anche 3 giocatori juniores.
Pertanto
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dalla POLISPORTIVA S.PANCRAZIO e,per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto della società;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore dell'U.S. SAN GIORGIO APRICENA.