COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara ATLETICO CALCIO MOTTOLA – PROMAXIMA del 19/10/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Seconda categoria
Gara ATLETICO CALCIO MOTTOLA - PROMAXIMA del 19/10/2003
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che:
- con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la A.S. PROMAXIMA proponeva ricorso avverso il risultato della gara in oggetto
- in particolare, la reclamante deduceva che, come già preannunciato con riserva scritta consegnata al Direttore di gara al termine della partita, le porte del campo sportivo di Castellaneta Marina erano di dimensioni inferiori rispetto a quelle previste dalla regola n° 1 del regolamento del giuoco del calcio, documentando tale affermazione con alcuni rilievi fotografici;
- pertanto chiedeva l'assegnazione in suo favore della vittoria dellapartita.
Tanto rilevato, questo Giudice Sportivo, osserva quanto segue:
il reclamo proposto dalla Società A.S. PROMAXIMA é inamissibile e va pertanto rigettato.
Infatti, come si evince dal referto arbitrale e come d'altro canto,ammesso dalla stessa ricorrente, la riserva scritta in ordine alla regolarità del terreno di giuoco é stata presentata dalla medesima società all'arbitro al termine della gara.
Sicché, risulta violato il disposto dell'art. 24 comma 7 lettera B del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il quale la riserva scritta relativa a presunte irregolarità del terreno di giuoco va presentata all'arbitro, dalla Società interessata, prima dell'inizio della partita.
Pertanto
D E L I B E R A
1) di dichiarare inamissibile il reclamo proposto dalla Società A.S. PROMAXIMA;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore della società ATLETICO CALCIO MOTTOLA;
2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della reclamante