COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.C.STERNATIA – A.S.CALCIO S.PIETRO del 21 settembre 2003 (Reclamo dell’ A. S. Calcio S. Pietro in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 12 in data 2 ottobre 2003 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.C.STERNATIA - A.S.CALCIO S.PIETRO del 21 settembre 2003 (Reclamo dell' A. S. Calcio S. Pietro in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 12 in data 2 ottobre 2003 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che l'A.S.Calcio S. Pietro ha schierato, sin dall'inizio della gara, quattro calciatori juniores, di cui uno nato nel 1985 e tre nati nel 1984 , così come previsto con Com. Uff. n. 5 del 31 luglio 2003 del Comitato Regionale Puglia; Che al 12^ del secondo tempo veniva espulso il calciatore MADAGHIELE COSIMO(1985),per cui in campo erano rimasti i tre calciatori nati nel 1984; Che al 20^del secondo tempo veniva sostituito un calciatore juniores ,nato nel 1984, con un altro calciatore nato nel 1965,per cui in campo rimanevano sempre due calciatori juniores, nati nel 1984; Considerato che la Società A.S.Calcio S. Pietro non ha disatteso la norma di cui al Comunicato Ufficiale succitato, in quanto sia dopo l'espulsione e sia dopo la sostituzione ha sempre garantito la presenza in campo di almeno due calciatori juniores; Tutto quanto premesso D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall'A.S.Calcio S. Pietro e, per l'effetto, ripristinarsi il risultato di 2 - 1 conseguito sul terreno di gioco in favore della suddetta Società; Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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