COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.PICCHI SPECCHIA – G.C. COLLEMETESE del 26 ottobre 2003 (Reclamo della Società G. C. Collemetese in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente, sig. GABRIELI CLAUDIO, inibito fino al 28ottobre 2008,e dei calciatori CAPUTO ROCCO ,squalificato fino al 28 ottobre 2008,e SERRA COSIMO ,squalificato fino al 28 ottobre 2006 nonché per i danni provocati all’auto di proprietà del direttore di gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 16 in data 30 ottobre 2003 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.PICCHI SPECCHIA – G.C. COLLEMETESE del 26 ottobre 2003 (Reclamo della Società G. C. Collemetese in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente, sig. GABRIELI CLAUDIO, inibito fino al 28ottobre 2008,e dei calciatori CAPUTO ROCCO ,squalificato fino al 28 ottobre 2008,e SERRA COSIMO ,squalificato fino al 28 ottobre 2006 nonché per i danni provocati all’auto di proprietà del direttore di gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 16 in data 30 ottobre 2003 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che il reclamo non è stato redatto su carta intestata ed è privo di qualsiasi timbro sociale; Che lo stesso è stato redatto senza motivazioni e formulato in maniera generica; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare ,a norma dell’art. 29 comma 6 CGS ,il reclamo inammissibile; Addebitare sul conto della Società reclamante la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it