COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S. SAN SEVERO – U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO del 23 novembre 2003 (Reclamo dell’ U. S. San Severo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di un punto in classifica e per le inibizioni inflitte al Sig. FLORIO RAFFAELE e all’allenatore ,sig. DAMONE LUIGI, fino al 31 dicembre 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 27 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S. SAN SEVERO – U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO del 23 novembre 2003 (Reclamo dell’ U. S. San Severo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di un punto in classifica e per le inibizioni inflitte al Sig. FLORIO RAFFAELE e all’allenatore ,sig. DAMONE LUIGI, fino al 31 dicembre 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 27 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il legale rappresentante della ricorrente; Rilevato che, in relazione a quanto verificatosi durante la gara in epigrafe, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo può essere commutata in una ammenda ,con diffida di ben più gravi sanzioni al ripetersi di tali episodi; Ritenute eque le sanzioni inflitte al dirigente Sig. Florio Raffaele e all’allenatore ,sig. Damone Luigi per i fatti occorsi a pochi istanti dal termine della gara; Tanto premesso D E L I B E R A Accogliere parzialmente il ricorso proposto dall’ U. S. San Severo ,commutando la sanzione del punto di penalizzazione nell’ammenda di euro 1000,00(mille) con diffida di sanzioni più gravi al ripetersi di tali episodi; Respingere la richiesta di riduzione delle inibizioni inflitte al dirigente, Sig. Florio Raffaele, e all’allenatore, sig. Damone Luigi; Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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