COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. S. MONTALBANO – A. S. PUTIGNANO CALCIO del 16 novembre 2003 (Reclamo dell’ A. S. Montalbano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LEUCCI STEFANO ,squalificato fino al 31 marzo 2004,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 27 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. S. MONTALBANO – A. S. PUTIGNANO CALCIO del 16 novembre 2003 (Reclamo dell’ A. S. Montalbano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LEUCCI STEFANO ,squalificato fino al 31 marzo 2004,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 27 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Tenuto conto che l’arbitro è stato solamente spintonato ,per cui non ha subito alcuna conseguenza fisica; Considerato ,pertanto, che può accedersi ad un ridimensionamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo; P.Q.M. D E L I B E R A Ridurre al 31 gennaio 2004 la squalifica inflitta al calciatore Leucci Stefano dell’A.S.Montalbano ; Non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.
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