COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: CALCIO GIOIA – I TC NOBEL TRIGGIANO del 16 novembre 2003 (Reclamo della Società Calcio Gioia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore ,sig. DE BELLIS VINCENZO, squalificato fino al 20 maggio 2OO4 , e del calciatore GALATOLA GIOVANNI ,squalificato fino al 20 febbraio 2004 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 20 in data 20 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: CALCIO GIOIA – I TC NOBEL TRIGGIANO del 16 novembre 2003 (Reclamo della Società Calcio Gioia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore ,sig. DE BELLIS VINCENZO, squalificato fino al 20 maggio 2OO4 , e del calciatore GALATOLA GIOVANNI ,squalificato fino al 20 febbraio 2004 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 20 in data 20 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il legale rappresentante della ricorrente;
Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto, dal quale si evidenzia che il sig. De Bellis Vincenzo, a seguito dell’invito ad abbandonare il terreno di gioco, si allontanava subito, posizionandosi però dietro una delle porte di gioco;
Successivamente poiché lo stesso allenatore non aveva lasciato il terreno di gioco definitivamente, il direttore di gara invitava i carabinieri presenti a farlo allontanare;
Ritenuto , per quanto innanzi detto, che è possibile ridimensionare la squalifica comminata all’allenatore dal Giudice Sportivo;
Che, per quanto concerne la sanzione comminata al calciatore GALATOLA GIOVANNI , può accedersi ad una
lieve riduzione della sanzione inflitta dal Primo Giudice;
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’ A. S. Cassano riducendo la squalifica inflitta all’alle natore ,sig. De Bellis Vincenzo, al 2O febbraio 2004 ;
Ridurre la squalifica inferta al calciatore Galatola Giovanni al 2O gennaio 2004; Restituire la tassa versata di euro 104,00 stante il parziale accoglimento del reclamo.
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