COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara TORRE – TORCHIAROLO del 14/12/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara TORRE - TORCHIAROLO del 14/12/2003 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: - con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la Società TORCHIAROLO proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto; - deduceva la reclamante che, durante la disputa del II^ tempo la A.C. TORRE aveva sostituito il giocatore CARAGLIA Pancrazio, nato il 12/6/1986, con il giocatore LOMONACO Cosimo, nato il 21/4/1976,violando così la normativa vigente in materia di utilizzazione dei calciatori juniores; - chiedeva pertanto l'assegnazione della vittoria della partita. Tanto rilevato, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue: con supplemento di rapporto reso in data 15/12/2003 l'arbitro della partita in oggetto ha espressamente riconosciuto di avere erroneamente riportato, sulla copia del referto stesso consegnata alle due società, tra le sostituzioni effettuate dalla società A.C. TORRE,quella tra il calciatore CARAGLIA Pancrazio ed il calciatore LOMONACO Cosimo. Nello stesso supplemento di rapporto, il Direttore di gara ha altresì precisato che la sostituzione in contestazione ha riguardato il giocatore BARBARELLO Giuseppe (18/8/1979) con il citato giocatore LOMONACO Cosimo. Pertanto, risulta evidente che la Società A.C. TORRE non ha violato la normativa vigente in materia di utilizzazione dei calciatori juniores, sicché il reclamo proposto, essendo infondato, deve essere rigettato Tanto premesso, D E L I B E R A 1) di rigettare il ricorso proposto dalla Società A.S. TORCHIAROLO; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 3 - 2 in favore della Società A.C. TORRE; 3) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'errore commesso dall'arbitro nella compilazione del referto di gara.
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