COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: POL. GIOVINAZZO – A.S.PRO MAXIMA del 7 dicembre 2003(Reclamo del calciatore LANAVE DAMIANO, tesserato con la Società A. S. Pro Maxima, squalificato per 5(cinque) gare ,in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata sul Cm. Uff. n. 23 in data 11 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: POL. GIOVINAZZO – A.S.PRO MAXIMA del 7 dicembre 2003(Reclamo del calciatore LANAVE DAMIANO, tesserato con la Società A. S. Pro Maxima, squalificato per 5(cinque) gare ,in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata sul Cm. Uff. n. 23 in data 11 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che il gesto antisportivo compiuto dal calciatore Lanave Damiano dell’ A. S. Pro Maxima nei confronti di un calciatore avversario è stato adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo,per cui non è possibile accogliere la richiesta riduzione di squalifica;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dal calciatore Lanave Damiano e, per l’effetto , incamerarsi la tassa di euro 52,00 dallo stesso versata.
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