COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°13 del 23 ottobre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. ORANI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Orani / Silanus del 28.09.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°13 del 23 ottobre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. ORANI ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Orani / Silanus del 28.09.2003. La Soc. Pol. Orani Calcio ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, senza che ne avesse titolo, il calciatore Demartini Giuseppe, nato il 01.02.1983, squalificato per due giornate effettive, così come riportato nel C.U. n° 28 del 27.03.2003 del Comitato Provinciale di Nuoro, in riferimento alla gara Ilbono / Silanus del Campionato Juniores 2002/2003. Tale squalifica non risultava scontata, a detta della Pol. Orani, in occasione della disputa dell’incontro per cui è reclamo, e pertanto la stessa Pol. Orani Calcio ha domandato l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara medesima, col risultato di 0 a 3 a carico della Soc. Silanus. Quest’ultima società non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rileva la fondatezza del reclamo. Osserva, in particolare, che al momento della disputa dell’incontro Orani / Silanus del 28.09.2003, il predetto giocatore Demartini Giuseppe non aveva scontato la squalifica di due giornate effettive riportata nel Campionato Juniores 2002/2003 . Tale sanzione, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del C.G.S., avrebbe, in linea di principio, dovuto essere scontata dal giocatore nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento; l’impossibilità per il Demartini Giuseppe, per ragioni di età non più abilitato a partecipare a Campionati Juniores,di scontare la squalifica nei modi previsti dal menzionato art.17, comma 3 del C.G.S., fa sì che nella fattispecie debba trovare applicazione la disposizione di cui al punto 3.2.2. del C.U. n° 10 del 26.09.2002 del Comitato Regionale. Tale disposizione prevede che le giornate di squalifica non ancora scontate, inflitte in relazione a gare del Campionato Juniores, che per sopraggiunti limiti di età il giocatore non sia in grado di scontare nello stesso Campionato, debbano essere scontate nelle giornate del Campionato in cui gioca la prima squadra della Società di appartenenza. Per tali motivi, la Commissione, visti gli art.li 12 comma 5 e 17 comma 3 del C.G.S., DELIBERA 1) di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Silanus la sanzione sportiva della perdita dell’incontro, col risultato di 0 a 3 a carico della medesima; 2) di infliggere al giocatore Demartini Giuseppe una ulteriore giornata di squalifica. Dispone la restituzione della tassa.
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