COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°13 del 23 ottobre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POLISPORTIVA NORA NURAMINIS (Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Nora Nuraminis / Lib.Barumini del 28.09.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°13 del 23 ottobre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POLISPORTIVA NORA NURAMINIS (Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Nora Nuraminis / Lib.Barumini del 28.09.2003. La società Nora Nuraminis ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, senza che ne avesse titolo, il giocatore Melis Mattia, nato il 29.01.1985, squalificato per due giornate effettive, così come riportato nel C.U. n° 24 del 05.03.2003 del Comitato Provinciale di Cagliari, in riferimento alla gara Libertas Barumini/Orrolese del Campionato Juniores 2002/2003. Tale squalifica non risultava scontata, a detta della società Nora Nuraminis, in occasione della disputa dell’incontro per cui è reclamo, e pertanto la stessa reclamante ha domandato l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara medesima col risultato di 0 a 3 a carico della società Lib. Barumini. Quest’ultima ha fatto pervenire controdeduzioni, con le quali ha asserito il diritto di partecipazione alla gara da parte del proprio tesserato, in ragione del disposto dell’art.17, comma 3 e comma 6 del C.G.S., secondo il quale, a suo dire, la sanzione avrebbe dovuto essere scontata soltanto nell’ambito del Campionato Juniores . La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, ritiene il reclamo infondato. Rileva, in particolare, che pur non avendo il predetto giocatore, ancora in età per partecipare ai Campionati Juniores, al momento della disputa dell’incontro Nora Nuraminis/Lib. Barumini del 28.09.2003, scontato la squalifica di due giornate effettive riportata nel Campionato Provinciale Juniores 2002/2003, tale sanzione, ai sensi dell’art.17, comma 3 del C.G.S., avrebbe dovuto essere scontata dal Melis nelle gare ufficiali della squadra nella quale il Melis militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, ossia nel Campionato Juniores. Per tali motivi, la Commissione, ritenuto che il predetto Melis Mattia ha partecipato alla gara del Campionato di 2^ Categoria per cui è reclamo a pieno titolo, DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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