COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°13 del 23 ottobre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. CSEN ATLETICO NUORO ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara CSEN Atletico Nuoro / Arbatax del 28.0.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°13 del 23 ottobre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. CSEN ATLETICO NUORO ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara CSEN Atletico Nuoro / Arbatax del 28.0.2003. Il G.S. CSEN Atletico Nuoro propone reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ha partecipato alla stessa, nella squadra del F.C.Arbatax, il giocatore Pilia Alberto, in posizione irregolare per non aver ancora scontato, alla data della gara per la quale è reclamo, una giornata di squalifica deliberata dal G.S. e pubblicata sul C.U. n° 44 del 15.05.2003 del Comitato Regionale. Sostiene la reclamante che, per quanto sulla distinta dei giocatori dell’Arbatax figuri il nome del Pilia Andrea, l’indicato numero di Patente Auto, ad esso impropriamente riferito, è invece da attribuirsi propriamente al documento di identificazione esibito all’arbitro da Pilia Alberto, il quale fu di fatto schierato in campo senza averne regolare titolo per i motivi sopra esposti. Chiede pertanto che venga irrogata alla Società Arbatax la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Il F.C. Arbatax, a sua volta, in sede di controdeduzioni, chiede, in via principale, che il reclamo dell’Atletico Nuoro venga dichiarato inammissibile, perché prodotto con modalità e termini di tempo non conformi alle norme, e, in via subordinata, il riconoscimento della propria incolpevolezza nella vicenda, pur ammettendo la partecipazione alla gara in questione del giocatore Pilia Alberto, dal quale la dirigenza della Società ebbe in precedenza assicurazione di non aver sanzioni disciplinari da scontare ( il Pilia Alberto proviene da diversa Società); tale assicurazione non si è potuta verificare, non per propria colpa, presso i competenti uffici del Comitato Regionale. Chiede infine di essere sentita da questa Commissione. Quest’ultima ha sentito preventivamente l’arbitro della gara in oggetto, il quale ha assicurato che la prevista identificazione dei giocatori, iscritti nelle distinte presentate dalle Società, è avvenuta nel rispetto delle norme e di ogni cautela da parte sua, ma non è stato in grado di spiegare la confusione dei nomi di Pilia Andrea e Pilia Alberto presente nella distinta dei giocatori dell’Arbatax. Successivamente il Presidente di quest’ultima Società, sentito per sua richiesta, ribadisce i motivi della sua opposizione al ricorso dell’Atletico Nuoro. Ammette l’effettiva partecipazione alla gara del giocatore Pilia Alberto, il cui nome nella distinta dei giocatori è sostituito da quello di Pilia Andrea in seguito a mero errore materiale, sostenendo nel contempo la buona fede della dirigenza della Società nell’intera vicenda per i motivi esposti in sede di controdeduzioni scritte, per cui ripete la richiesta del riconoscimento della sua non colpevolezza da parte di quest’organo giudicante. Questa Commissione, - preso atto delle dichiarazioni rese dall’arbitro della gara e dal Presidente della società Arbatax; - esaminati gli atti in proprio possesso e i motivi esposti nel reclamo prodotto dalla Società Atletico Nuoro; - accertata l’effettiva partecipazione alla gara in oggetto del giocatore dell’Arbatax Pilia Alberto in posizione irregolare per non aver scontato ancora una precedente squalifica; - giudicata non fondata la richiesta, in via principale, della controparte della dichiarazione di inammissibilità del reclamo, dal momento che il reclamo medesimo è stato prodotto nel pieno rispetto delle relative norme regolamentari; - ritenuto che l’invocata buona fede della Società Arbatax nel porre in essere il fatto non regolamentare oggetto del reclamo non consente la mancata applicazione della norma specifica e la conseguente sanzione; DELIBERA di accogliere il reclamo del G.S. CSEN Atletico Nuoro e pertanto infligge al F.C. Arbatax la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 e al giocatore Pilia Alberto un’ulteriore giornata di squalifica. Dispone infine il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it