COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 27 novembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. TANCA MARCHESA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 06.11.2003. Gara Circolo Ricreativo Arborea / Tanca Marchesa del 02.11.2003.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°18 del 27 novembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
G.S. TANCA MARCHESA ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 06.11.2003.
Gara Circolo Ricreativo Arborea / Tanca Marchesa del 02.11.2003.
La reclamante chiede siano ridotte le seguenti squalifiche, per cinque gare, a carico di:
1) Corrias Marcello perché ritenuto responsabile, a seguito di una decisione del direttore di gara, di aver spintonato energicamente quest’ultimo;
2) Maron Pierpaolo perché ritenuto responsabile, a seguito dell’espulsione di un suo compagno di squadra, di aver trascinato per un braccio il direttore di gara.
La società Tanca Marchesa sostiene che il giocatore Corrias Marcello, mentre protestava con l’arbitro per un calcio di rigore decretato contro, sia stato urtato dal compagno di squadra Maron Pierpaolo, motivo per il quale, sbilanciato, “intoppava” involontariamente sul direttore di gara. Il giocatore Maron Pierpaolo, su sollecitazione dello stesso Corrias Marcello, cercava di richiamare l’attenzione del direttore di gara, al momento alle prese con altri partecipanti, quindi tirava il braccio dello stesso per spiegare l’accaduto.
La Commissione, esaminato il rapporto dell’arbitro, peraltro preciso e dettagliato, rileva tuttavia che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo debba ritenersi eccessiva in rapporto ai fatti accaduti, anche perché gli atti posti in essere dai calciatori Corrias Marcello e Maron Pierpaolo sono da considerarsi, per quanto scomposti e deplorevoli, solo proteste e non atti di violenza. Si rileva inoltre che ai fatti non sono seguite proteste verbali, ingiurie, insulti o minacce; pertanto, si ritiene equo ridurre le sanzioni adottate dal G.S..
Per questi motivi la Commissione, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, DELIBERA di ridurre a tre giornate di gara le squalifiche inflitte ai giocatori Corrias Marcello e Maron Pierpaolo.
Dispone il non addebito della tassa.
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