COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 11 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare TAVOLARA CALCIO SRL ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 20 novembre 2003- Gara Arbus / Tavolara del 15.11.2003.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°20 del 11 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
TAVOLARA CALCIO SRL ( Campionato di Eccellenza )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 20 novembre 2003-
Gara Arbus / Tavolara del 15.11.2003.
La Società Tavolara Calcio propone reclamo avverso la delibera del G.S. di cui all’oggetto, relativa alla sanzione adottata nei confronti del calciatore Balzano Riccardo con la seguente motivazione: “Espulso per aver ingiuriato, minacciato e tentato di aggredire un avversario, cercava di venire a vie di fatto nei confronti dell’arbitro e, trattenuto da compagni e dirigenti, lo ingiuriava e minacciava; quindi, fallito un nuovo tentativo di avvicinarsi all’arbitro, danneggiava una panchina con un calcio e finalmente usciva dal terreno di gioco dopo diversi minuti.”
La reclamante sostiene che il referto arbitrale, veritiero nei passi che descrivono gran parte dei comportamenti del Balzano, non è rispondente al vero laddove fa menzione di due successivi tentativi di aggressione all’arbitro, che non si sarebbero mai verificati. Ammette la reclamante che effettivamente il giocatore ebbe ad esprimere gesti irritati e parole offensive, ma non all’indirizzo dell’arbitro, bensì all’indirizzo di un avversario, che lo aveva precedentemente offeso con ingiurie pesanti. Redarguito a fine gara dai suoi dirigenti, il Balzano avrebbe ammesso di aver esagerato nei comportamenti, dicendosene pentito.
La reclamante chiede pertanto la riduzione della sanzione inflitta.
La Commissione, pur tenendo nel debito conto le motivazioni della reclamante, ritiene assolutamente attendibile la relazione dei fatti in esame, quale si ricava dal chiaro e circostanziato referto del direttore di gara. Peraltro, considerato che il comportamento del Balzano debba essere giudicato nella sua complessità, e riconosciuto come un insieme di atti e parole tra loro immediatamente legati e riferibili ad un momentaneo stato di animo di notevole irritazione, ma di fatto risoltosi in gesti e parole di natura e misura solo modestamente violente, la Commissione ritiene che si debba accedere, seppure parzialmente, alla richiesta della reclamante. Per questi motivi, DELIBERA di accogliere il reclamo della società Tavolara Calcio e riduce la squalifica del Balzano nella misura di quattro giornate.
Dispone inoltre che non venga fatto addebito della tassa.
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