COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SANTA GIUSTA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n°20 dell’11.12.2003 Gara Meana Sardo / Santa Giusta del 07.12.2003
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. SANTA GIUSTA ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n°20 dell’11.12.2003
Gara Meana Sardo / Santa Giusta del 07.12.2003
L’U.S. Santa Giusta proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per tre giornate di gara del giocatore Atzori Stefano, per quattro giornate di gara al giocatore Cuccus Nicola e l’ammenda di Euro 150.00, il primo responsabile d’avere rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, il secondo responsabile d’avere insultato l’arbitro dopo l’espulsione e di aver reiterato lo stesso comportamento a fine gara, la società responsabile del comportamento dei propri tifosi che costringevano i carabinieri a scortare il direttore di gara fino a qualche chilometro fuori dal paese per evitare altri incidenti.
La reclamante assumeva che le squalifiche inflitte nei confronti dei propri tesserati erano da ritenersi eccessive in considerazione del fatto che i giocatori Atzori e Cuccus si sarebbero limitati a chiedere spiegazioni in merito alle decisioni assunte dal direttore di gara senza rivolgere frasi ingiuriose all’indirizzo di quest’ultimo e chiedeva l’annullamento della squalifica od in subordine la riduzione della stessa; chiedeva, infine, la revoca dell’ammenda di 150,00 Euro.
La Commissione, esaminato il reclamo, letti gli atti ed il rapporto arbitrale e ritenuto che dal contesto dello stesso emerge in maniera inequivocabile che entrambi i tesserati si sono resi responsabili di gravi ingiurie all’indirizzo dell’arbitro e, nel caso del Cuccus, che tale comportamento veniva anche reiterato, ritiene che le sanzioni inflitte siano certamente adeguate al caso in esame; ritiene, altresì, che l’ammenda inflitta debba essere revocata in considerazione del fatto che effettivamente dal contesto dello stesso rapporto arbitrale non è certamente emesso che i tifosi della società reclamante avrebbero assunto un comportamento tale da giustificare la sanzione di cui sopra, ma, secondo quanto riferisce il direttore di gara, avrebbero rivolto dei non specificati insulti al suo indirizzo alla fine della gara.
Tale circostanza, unita a quella indicata dal Giudice Sportivo nel provvedimento, ove si dice che il direttore di gara veniva scortato dai Carabinieri a fine gara al fine di evitare altri incidenti, non giustifica l’ammenda in quanto, in particolare, nell’impugnata decisione si paventa una preoccupazione dell’arbitro che non trova riscontro in alcun fatto concreto.
Per questi motivi, in parziale riforma dell’impugnata decisione, DELIBERA di accogliere il ricorso in relazione alla sanzione pecuniaria, revocando l’ammenda di Euro 150,00 inflitta alla società Santa Giusta e confermando nel resto il provvedimento del Giudice Sportivo.
Dispone il non incameramento della tassa
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