COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara LICATA – AKRAGAS CALCIO del 5/10/2003 1-0; Reclamo Akragas.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara LICATA - AKRAGAS CALCIO del 5/10/2003 1-0; Reclamo Akragas. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 21 del 5/10/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società Akragas chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Licata in quanto responsabile del "grave contegno intimidatorio, minaccioso ed aggressivo posto in atto dalla Società avversaria durante l'intera gara", che ne avrebbe determinato il non regolare svolgimento; allega, a supporto del proprio assunto, una video cassetta contenente il filmato della gara stessa; Si osserva in via preliminare che, ai sensi dell'art. 31, punto A), comma a2), del C.G.S., i filmati possono essere utilizzati, quale mezzo di prova, solo al fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati effettivamente colpevoli di infrazioni addebitate dall'arbitro ad altri tesserati e non certamente per il presunto irregolare svolgimento della gara; Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, dagli stessi si rileva come questa abbia avuto regolare svolgimento e conclusione; nulla infatti emerge che possa essere conducente a quanto affermato dalla reclamante; Pertanto, per quanto esposto in narrativa; Dato atto che i provvedimenti a carico dei tesserati e delle Societa' sono stati già assunti e pubblicati sul C.U. n. 21 del 5/10/2003; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Akragas, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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