COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.I.C.S. MONTEVAGO (AG) – (avverso squalifica calciatori Chiarello Salvatore 8 gare e Sclafani Alfonso 6 Gare – GARA MARIAN STRASATTI/AICS MONTEVAGO del 28.9.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. N° 20 DELL’1.10.2003) – Proc. n° 17/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 15/10/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.I.C.S. MONTEVAGO (AG) – (avverso squalifica calciatori Chiarello Salvatore 8 gare e Sclafani Alfonso 6 Gare – GARA MARIAN STRASATTI/AICS MONTEVAGO del 28.9.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. N° 20 DELL’1.10.2003) – Proc. n° 17/A – Con appello ritualmente proposto l’AICS Montevago si duole per la sproporzionata punizione subita dai propri calciatori in epigrafe; Nel riconoscere la veemente reazione dei suddetti nei confronti dell’arbitro in occasione di sue decisione tecniche, ne chiede una congrua riduzione ritenendo, la condotta dei tesserati “de quo” esagerata ma contemporaneamente non intenzionale a recargli danno fisico; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: In ordine alla condotta posta in essere dai calciatori Chiarello Salvatore e Scalafani Alfonso esso è descritto dall’arbitro in modo chiaro ed inequivocabile; Pur tuttavia non avendo esso causato danni fisici all’arbitro, è da ritenere solo il risultato della eccessiva reazione dei calciatori alle decisioni arbitrali; Quanto alle sanzioni, questa Decidente, ritiene potere contenere come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di contenere in sei giornate la squalifica nei confronti del calciatore Chiarello Salvatore in cinque giornate quella nei confronti del calciatori Scalfani Alfonso; senza addebito di tassa.
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