COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 4/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. S.GIOVANNI BOSCO A.T. (Acireale) – (avverso ripetizione GARA S.GIOVANNI BOSCO/CASTIGLIONE del 19.10.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – “D” – C.U. n° 23 del 22.10.2003) – Proc. n° 41/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 25 del 4/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. S.GIOVANNI BOSCO A.T. (Acireale) – (avverso ripetizione GARA S.GIOVANNI BOSCO/CASTIGLIONE del 19.10.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – “D” – C.U. n° 23 del 22.10.2003) – Proc. n° 41/A
Con appello ritualmente proposto, la Pol. S.Giovanni Bosco A.T. si duole della decisione in oggetto, ritenendola ingiusta dal momento che, a detta dell’appellante, i fatti dai quali è derivata la decisione di sospendere la gara, sarebbero addebitabili esclusivamente ai tesserati dell’A.S. Castiglione, in quel momento in svantaggio;
25.439
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, ritiene non condivisibili le argomentazioni esternate dall’appellante.
Infatti, dal referto arbitrale si evince che l’episodio iniziale della fattispecie in esame è certamente addebitabile al calciatore Zappalà Mario, tesserato dall’appellante, il quale, a gioco fermo ha spintonato il calciatore Brunetto Luca del Castiglione. Da tale episodio e dalla successiva reazione del Brunetto, è derivato l’intervento dei compagni di entrambe le Società;
Basterebbe tale emergenza processuale per l’applicazione delle sanzioni di rito a carico di entrambe le società;
Ma questa Decidente ritiene di dovere confermare la decisione del Giudice Sportivo, atteso che non risulta che il direttore di gara abbia adottato tutti i provvedimenti previsti nella fattispecie (convocazione dei capitani, dei Dirigenti accompagnatori, etc.)
In assenza di tali provvedimenti, non si può certo affermare che la gara abbia avuto un regolare svolgimento e conclusione;
P.T.M.
DELIBERA:
di rigettare l’appello proposto perché destituito di fondamento;
di confermare, per l’effetto, la impugnata decisione;
di addebitare la relativa tassa di Euro 104, non versata.
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