COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 4/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.C. MASCALI LA CONTEA (CT) – (avverso la squalifica del calciatore Russo Mario per sei gare; del calciatore Rosano Danilo per tre gare; della multa di Euro 45,00 inflitta alla Società – GARA MASCALI LA CONTEA/VICTORIA del 22.10.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 23 del 22.10.2003) – Proc. n° 44/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 4/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.C. MASCALI LA CONTEA (CT) – (avverso la squalifica del calciatore Russo Mario per sei gare; del calciatore Rosano Danilo per tre gare; della multa di Euro 45,00 inflitta alla Società – GARA MASCALI LA CONTEA/VICTORIA del 22.10.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 23 del 22.10.2003) – Proc. n° 44/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente alla squalifica dei propri tesserati, Russo Mario per sei gare Rosano Danilo per tre gare, nonché alla multa di Euro 45,00 inflitta alla Società, con il quale l’appellante società richiede che venga disposta, in tutta o in parte, la revoca e/o comunque, applicando con metodo più duttile e adeguato alle circostanze il regolamento federale, provveda a modificarli in considerazione della lieve entità dei fatti realmente accaduti, dichiarando, comunque, non dovuta la multa inflitta; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed esaminati i motivi dedotti nell’appello, rileva: l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sanzione pecuniaria pari ad Euro 45,00, inflitta alla Società perché ai sensi del terzo comma dell’art. 41 C.G.S., trattasi di provvedimenti non impugnabili; Osserva, altresì: le altre infrazioni riguardanti la squalifica dei tesserati Russo Mario e Rosano Danilo vanno confermate, considerando le condotte aggressive poste in essere dai calciatori, così come descritte nel referto arbitrale e non ritenendo le labiali ragioni dedotte dal ricorrente sufficiente a far venire meno la gravità dei comportamenti dei due calciatori; Tuttavia, va tenuto in debito conto che nessun danno fisico e’ stato procurato; Ritenuto quanto sopra, questa Commissione ritiene di contenere la squalifica come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica di Russo Mario in cinque gare e quella di Rosano Danilo in due gare (U.C. Mascali La Contea); nessun addebito di tassa, per l’effetto.
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