COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Seconda categoria gara del 2/11/2003 AVOLESE – MONTEROSSO ALMO
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Seconda categoria
gara del 2/11/2003 AVOLESE - MONTEROSSO ALMO
1-0; Reclamo Monterosso Almo.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 25 del 2/11/2003;
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Monterosso Almo
chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Societa'
Avolese per avere, un sostenitore di quest'ultima, colpito con
una pietra il proprio calciatore Felice Giovanni il quale, a causa
dell'evento, non poteva proseguire la disputa della gara e veniva
condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Siracusa ove
gli veniva riscontrato un trauma contusivo refertato con una
prognosi di 5 giorni s.c.;
Considerato, tuttavia, che l'aggressione subita dal Felice
ha determinato unicamente una alterazione al potenziale atletico
della Societa' Monterosso Almo e che la Societa' Avolese e'
comunque responsabile dell’atto addebitabile al proprio sostenitore;
Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 1 del C.G.S., la Societa'
Avolese non soggiace alla perdita della gara ma va punita con la
sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in
misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Societa' Monterosso Almo,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo;
Di infliggere alla Societa' Avolese la penalizzazione di 3 (tre) punti
in classifica.