COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. ITALA (ME) – (avverso inibizione a svolgere ogni attività dirigente Cuppari Giuseppe fino al 15.02.2004, squalifica per 3 gare calciatore Giordano Fabrizio ed ammenda di Euro 120 alla Società – GARA ITALA/GARDEN SPORT del 26.10.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C” – C.U. n. 24 del 29.10.2003) – Proc. n. 52/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 12/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. ITALA (ME) - (avverso inibizione a svolgere ogni attività dirigente Cuppari Giuseppe fino al 15.02.2004, squalifica per 3 gare calciatore Giordano Fabrizio ed ammenda di Euro 120 alla Società - GARA ITALA/GARDEN SPORT del 26.10.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C” - C.U. n. 24 del 29.10.2003) - Proc. n. 52/A La Società appellante chiede l’annullamento della sanzione inflitta al dirigente, nonché la riduzione della squalifica da tre a due giornate del calciatore Giordano Fabrizio e la riduzione della sanzione pecuniaria da 120 a 60 Euro inflitta nella gara indicata in epigrafe; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ritualmente proposto ed esaminati gli atti del procedimento rileva: innanzitutto la non impugnabilità dell’appello proposto avverso la sanzione pecuniaria a norma dell’art. 41 C.G.S. che prevede la non impugnabilità delle sanzioni pecuniarie non superiori a Euro 150; Con riguardo alle altre richieste se ne deduce la non accoglibilità rilevato che le motivazioni contenute nell’atto di appello si riducono a semplici affermazioni che non trovano riscontro in atti ufficiali. Rileva, altresì, la gravità del comportamento del dirigente, da considerarsi ancor più grave tenuto conto della mansione da lui rivestita, e rileva che il calciatore Giordano Fabrizio assumeva un contegno minaccioso come si deduce dal rapporto del direttore di gara; Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 104.
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