COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 19/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO – (avverso punizione sportiva perdita della gara per 0 – 3 – GARA NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO/CITTA’ DI GIULIANA del 19.10.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. A – C.U. n. 23 del 22.10.2003) – Proc. n. 38/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 19/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO - (avverso punizione sportiva perdita della gara per 0 - 3 - GARA NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO/CITTA’ DI GIULIANA del 19.10.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. A - C.U. n. 23 del 22.10.2003) - Proc. n. 38/A Con appello ritualmente proposto, la Nuova Sportiva del Golfo si duole della decisione in oggetto, ritenendola erronea perché fondata su un errore materiale di trascrizione dei dati anagrafici dei calciatori, operata dalla Società nella distinta presentata all’arbitro. A detta dell’appellante, infatti, il compilatore della distinta avrebbe erroneamente attribuito i dati anagrafici del tesserato Milotta Vincenzo anche al calciatore Pennino Roberto, erroneamente indicato col nome di Vincenzo; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva che dalla distinta di gara redatta dalla Società Nuova Sportiva del Golfo, emerge che il calciatore n. 15 (Pennolino Vincenzo) e n. 16 (Milotta Vincenzo), oltre che ad avere la medesima data di nascita (7.12.1982), sarebbero stati identificati con il medesimo documento (C.I. AG0972804). Tale risultanza è chiaramente probatoria di un mero errore materiale nella compilazione della distinta, infatti il tesserato Pennolino in possesso di certificato di identità personale rilasciata dal Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo n. 3218, si chiama Roberto ed è nato il 24.06.1988, il tesserato Milotta Vincenzo, intestatario della C.I. AG0972804 è nato invece il 7.12.1982. Atteso quanto sopra, non si ritiene che la Nuova Sportiva del Golfo nella gara in oggetto abbia violato la norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, previsti nel C.U. n. 1 dell’ 1.07.2003. Si ritiene, invece, che debba essere inflitta un’ammenda alla appellante per irregolare compilazione della distinta. P.T.M. DELIBERA: in accoglimento dell’appello proposto; di annullare la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 23 del 22.10.2003 e di ripristinare il risultato conseguito in campo nella gara Nuova Sportiva del Golfo/Città di Giuliana del 19.10.2003 di 0 - 0.; di infliggere alla Società Nuova Sportiva del Golfo, l’ammenda di Euro 200; senza addebito di alcuna tassa.
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