COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 19/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SANTA CROCE (RG) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Arrabito Giovanni – GARA KAMARAT/S.CROCE del 2.11.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. C – C.U. n. 25 del 4.11.2003) – Proc. n. 48/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 19/11/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SANTA CROCE (RG) - (avverso squalifica per quattro gare calciatore Arrabito Giovanni - GARA KAMARAT/S.CROCE del 2.11.2003 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. C - C.U. n. 25 del 4.11.2003) - Proc. n. 48/A Ricorre la Società interessata, sostenendo che il proprio calciatore deve rispondere di semplice reazione in danno di avversario, dopo che quest’ultimo lo aveva colpito a gioco fermo. Reputa che in considerazione dei fatti realmente accaduti la sanzione oggi impugnata vada ridotta; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: l’addebito contestato è chiaramente indicato e raccolto dalle risultanze degli atti di gara; anche se non è dato conoscere eventuali conseguenze postume, l’infrazione contestata è meritevole di per se, di adeguata censura; La squalifica, per quanto sopra osservato, è determinata come in dispositivo; Pertanto, DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Arrabito Giovanni (U.P. Santa Croce); per l’effetto non si procede ad addebito di tassa.
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