COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Eccellenza gara del 15/11/2003 SPADAFORESE – GIARRATANA
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 28 del 26/11/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Eccellenza
gara del 15/11/2003 SPADAFORESE - GIARRATANA
3-3; Reclamo Giarratana.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 19/11/2003;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Giarratana chiede l'assegnazione
della perdita della gara per 0-3 alla Società Spadaforese in quanto
responsabile del contegno intimidatorio posto in atto durante la gara, nei
confronti dei propri calciatori e di uno degli AA.AA., da tesserati e
sostenitori della stessa;
Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza
privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva come essa abbia
avuto regolare svolgimento e conclusione; infatti le manifestazioni di
intemperanza cui fa riferimento la reclamante, pur censurabili, non hanno
assunto una valenza tale da indurre l'arbitro a decidere la sospensione della
gara o la prosecuzione proforma della stessa;
Pertanto, per quanto esposto in narrativa;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati sul C.U. n.
27 del 19/11/2003 ed altri, invece, a causa di una materiale omissione, sul
presente C.U.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Giarratana, addebitando alla
stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.