COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Eccellenza gara del 7/12/2003 LICATA – SPAR CALCIO
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Eccellenza
gara del 7/12/2003 LICATA - SPAR CALCIO
Sospesa al 37' del s.t.
Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza
privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva che, al 37' del
s.t., dopo un provvedimento tecnico assunto dall'arbitro su segnalazione di
un A.A,, gli stessi venivano fatti oggetto di intemperanze da parte di
tesserati e sostenitori della Società Licata; in particolare, questi ultimi
si introducevano sul terreno di giuoco, dopo avere scavalcato la rete di
recinzione, e colpivano il direttore di gara con un violento calcio al
ginocchio destro e con pugni in varie parti del corpo ed un A.A. con una
pedata al basso ventre ed altra al polpaccio destro ed ancora con un pugno
alla nuca;
A tal punto l'arbitro, non più nelle condizioni psicofisiche atte alla
prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospendere
definitivamente la stessa;
Gli ufficiali di gara colpiti si recavano poi presso un presidio ospedaliero
ove venivano riscontrati, sia all'arbitro che all'A.A., traumi contusivi in
varie parti del corpo repertati, rispettivamente, con prognosi di quattro e
tre giorni s.c.;
Pertanto, per quanto esposto in narrativa;
Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono
pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Licata la punizione sportiva della perdita della
gara per 0-3 e la squalifica del campo per quattro gare.