COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Prima categoria gara del 29/11/2003 SAN PIER NICETO – FUTURA
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Prima categoria
gara del 29/11/2003 SAN PIER NICETO - FUTURA
2-2; sospesa al 44' del s.t.; Reclamo San Pier Niceto.
Con reclamo ritualmente proposto la Società San Pier Niceto chiede
l'assegnazione "a tavolino" a proprio favore della gara o, in subordine,
l'assegnazione della vittoria, a proprio favore, con il punteggio di 3-2 o,
in ulteriore subordine, la ripetizione della gara stessa;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che, al 44' del
s.t., a seguito di una rete realizzata dalla Società San Pier Niceto,
l'arbitro veniva accerchiato dai calciatori di entrambe le Società,
gli uni rivendicando la regolarità della rete segnata e gli altri
chiedendone l'annullamento; lo stesso, non essendo riuscito, nella
concitazione dell'azione, a verificare la regolarità della rete,
decideva di sospendere definitivamente la gara in quanto "qualsiasi
decisione presa avrebbe danneggiato o l'una o l'altra squadra";
Considerato che tale decisione ha determinato la mancata regolare
conclusione della gara non addebitabile ad alcuna delle due squadre;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società San Pier Niceto, non
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di annullare la gara in epigrafe, disponendone la ripetizione;
Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto di
competenza.