COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TORTORICI (ME) – (avverso squalifica calciatori Angrisani Alessandro (6 gare) e Di Napoli Michele (3 gare) – GARA S.S. SCORDIA/TORTORICI del 16.11.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” – C.U. n. 27 del 19.11.2003) – Proc. n. 76/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TORTORICI (ME) - (avverso squalifica calciatori Angrisani Alessandro (6 gare) e Di Napoli Michele (3 gare) - GARA S.S. SCORDIA/TORTORICI del 16.11.2003 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” - C.U. n. 27 del 19.11.2003) - Proc. n. 76/A Con appello ritualmente proposto, la U.S. Tortorici si duole della eccessività delle sanzioni appellate chiedendone una “drastica riduzione” ma contemporaneamente sostiene che gli ufficiali di gara abbiano confuso i calciatori rei di comportamento censurabile a fine gara, con l’Angrisani, a suo dire già negli spogliatoi dal 31’ del secondo tempo e il Di Napoli, senza peraltro indicarne i veri colpevoli. La stessa aveva chiesto di essere sentita da questa Commissione convocata all’udienza del 2.12.2003, non si è presentata; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara osserva: i comportamenti posti in essere dai tesserati in esame, riconosciuti senza ombra di dubbio sia dall’assistente dell’arbitro (l’Angrisani) che dal direttore di gara (il Di Napoli), si confermano nella loro estrinsecazione oggettiva e soggettiva ed entrambi sono meritevoli di censura; Tuttavia, essendosi sostanziati in espressioni e comportamenti si antiregolamentari, ma meramente labiali, appare di giustizia uniformare il “quantum” sanzionatorio, limitatamente al provvedimento che interessa il calciatore Angrisani Alessandro, in una diversa misura come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 5 gare la squalifica a carico del calciatore Angrisani Alessandro; di confermare in 3 gare la squalifica al calciatore Di Napoli Michele; per l’effetto senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it