COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. DACCA 2000 (CT) – (avverso squalifiche e inibizioni calciatori e dirigenti – GARA S.MARIA DELLA STELLA/DACCA 2000 del 22.11.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA – C.U. n. 13 del 26.11.2003) – Proc. n° 10/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. DACCA 2000 (CT) – (avverso squalifiche e inibizioni calciatori e dirigenti – GARA S.MARIA DELLA STELLA/DACCA 2000 del 22.11.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA - C.U. n. 13 del 26.11.2003) – Proc. n° 10/B – Ricorre la Società interessata avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice di 1° grado sulla base delle risultanze del rapporto della gara in epigrafe indicata. Sostiene la ricorrente, dopo richiami in proprio favore di valori morali e sociali e di iniziative che la impegnano per la loro realizzazione, che le sanzioni impugnate sono particolarmente elevate e penalizzanti tali da comportare l’allontanamento quasi definitivo degli interessati dal contesto sportivo che ci interessa; Chiede una equa mitigazione delle sanzioni stesse; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Il rapporto di gara, riferisce, inequivocabilmente e, quindi, senza la possibilità di ipotesi di dubbio, gli accadimenti verificatisi con particolari del loro svolgersi e relativa indicazione oggettiva e soggettiva; La condotta posta in essere dai responsabili individuati rivestono particolare gravità, meritevole di censura che appare più che legittima nell’operato del Giudice di 1° esame; Pertanto appaiono poco conducenti i proponimenti esposti dalla ricorrente in linea di difesa; L’esame delle singole responsabilità collocate nel contesto realizzatosi, assoggettate al giudizio di questo Organo Decidente, ci porta alla quantificazione dei singoli provvedimenti che si concludono come in dispositivo; Pertanto; DELIBERA: di determinare a tutto il 31.12.2004 la squalifica, a tutti gli effetti, del calciatore Cerra Domenico; di determinare a tutto il 30.06.2004 la squalifica, a tutti gli effetti, del calciatore Monaco Giancarlo; di confermare ogni altro provvedimento assunto in 1° grado a carico di calciatori e dirigenti (tutti della Società A.S. Dacca 2000); per l’effetto non si provvede ad addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it