COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. DACCA 2000 (CT) – (avverso squalifiche e inibizioni calciatori e dirigenti – GARA S.MARIA DELLA STELLA/DACCA 2000 del 22.11.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA – C.U. n. 13 del 26.11.2003) – Proc. n° 10/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. DACCA 2000 (CT) – (avverso squalifiche e inibizioni calciatori e dirigenti – GARA S.MARIA DELLA STELLA/DACCA 2000 del 22.11.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA - C.U. n. 13 del 26.11.2003) – Proc. n° 10/B –
Ricorre la Società interessata avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice di 1° grado sulla base delle risultanze del rapporto della gara in epigrafe indicata.
Sostiene la ricorrente, dopo richiami in proprio favore di valori morali e sociali e di iniziative che la impegnano per la loro realizzazione, che le sanzioni impugnate sono particolarmente elevate e penalizzanti tali da comportare l’allontanamento quasi definitivo degli interessati dal contesto sportivo che ci interessa;
Chiede una equa mitigazione delle sanzioni stesse;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
Il rapporto di gara, riferisce, inequivocabilmente e, quindi, senza la possibilità di ipotesi di dubbio, gli accadimenti verificatisi con particolari del loro svolgersi e relativa indicazione oggettiva e soggettiva;
La condotta posta in essere dai responsabili individuati rivestono particolare gravità, meritevole di censura che appare più che legittima nell’operato del Giudice di 1° esame; Pertanto appaiono poco conducenti i proponimenti esposti dalla ricorrente in linea di difesa;
L’esame delle singole responsabilità collocate nel contesto realizzatosi, assoggettate al giudizio di questo Organo Decidente, ci porta alla quantificazione dei singoli provvedimenti che si concludono come in dispositivo;
Pertanto;
DELIBERA:
di determinare a tutto il 31.12.2004 la squalifica, a tutti gli effetti, del calciatore Cerra Domenico;
di determinare a tutto il 30.06.2004 la squalifica, a tutti gli effetti, del calciatore Monaco Giancarlo;
di confermare ogni altro provvedimento assunto in 1° grado a carico di calciatori e dirigenti (tutti della Società A.S. Dacca 2000);
per l’effetto non si provvede ad addebito di tassa.
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