COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Promozione gara del 6/12/2003 NAXOS CALCIO – LIPARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Promozione gara del 6/12/2003 NAXOS CALCIO - LIPARI N.D.; Reclamo Lipari. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 30 dell'11/12/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società Lipari chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata a causa della propria mancata presentazione dovuta ad un disguido organizzativo imputabile al Comitato Regionale Sicilia L.N.D.; la Società Lipari fa tra l'altro rilevare di non avere ricevuto alcuna comunicazione circa l'anticipo della gara de quo al sabato; Il reclamo non può essere accolto; infatti non era necessaria alcuna comunicazione, o mediante C.U. o mediante telegramma, come chiesto dalla reclamante, visto che, con C.U. n. 15 del 10/09/2003, tutte le Società sono state informate "che la Società Naxos disputerà le gare interne nelle giornate di Sabato orario ufficiale"; Tutte le fattispecie rappresentate dalla Società Lipari, tra le quali la distruzione dei Comunicati Ufficiali, non possono essere prese in alcuna considerazione visto che gli stessi potevano essere nuovamente richiesti o comunque consultati mediante il semplice collegamento al sito Internet del Comitato Regionale Sicilia; Per quanto sopra esposto; Considerato che la Società Lipari non si è presentata per la disputa della gara in oggetto; Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Lipari, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Lipari la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 1.033,00 (3rza rinuncia).
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