COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SANCATALDESE CALCIO (CL) – (avverso squalifica per 3 gare calciatore Maniscalco Enrico – GARA SANCATALDESE/LICATA del 30.11.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – C.U. n° 29 del 4.12.2003) – Proc. n° 102/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SANCATALDESE CALCIO (CL) – (avverso squalifica per 3 gare calciatore Maniscalco Enrico – GARA SANCATALDESE/LICATA del 30.11.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – C.U. n° 29 del 4.12.2003) – Proc. n° 102/A – Ricorre in rito la Società interessata chiedendo una riduzione della squalifica del proprio tesserato per mancanza di dolo nel suo gesto censurato che, in ogni caso, non ha provocato conseguenze dirette all’avversario stesso; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: L’infrazione, raggiunta dal provvedimento disciplinare impugnato, trova puntuale riscontro nella specifica rilevazione descritta del Commissario di campo nel suo rapporto. Dallo stesso si evince, senza possibilità di dubbio alcuno la condotta posta in essere dal calciatore Maniscalco Enrico. La conseguente responsabilità addebitata rende legittimo il giudicato di 1° esame che non può non condividersi; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, con addebito della relativa tassa non versata, in ragione di Euro 104
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