COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 10 del 11/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – TORNEO 004-04/pv. Oggetto: Reclamo della società Lucertola avverso alla squalifica fino al 30/09/2003 del calciatore Mazzei Gabriele ed alla squalifica fino al 15/09/2003 del giocatore Boccafogli Maurizio inflitta (C.U. n. 6 del 9/08/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 10 del 11/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - TORNEO 004-04/pv. Oggetto: Reclamo della società Lucertola avverso alla squalifica fino al 30/09/2003 del calciatore Mazzei Gabriele ed alla squalifica fino al 15/09/2003 del giocatore Boccafogli Maurizio inflitta (C.U. n. 6 del 9/08/2003) Il G.S. motivava le sanzioni inflitte ai due calciatori di cui in epigrafe ancorandole al comportamento offensivo e minaccioso tenuto dagli stessi nel corso della competizione disputata in data 15/07/03 contro la società. Il Giudice riteneva corretto l’inasprimento della sanzione a carico del Mazzei in ordine alla qualifica di capitano da questi rivestita nel corso dell’incontro. Ricorre la società impugnante lamentando l’errore del D.G. nell’identificazione personale dei due calciatori i quali, in ragione della loro “provata esperienza”, non solo risulterebbero estranei a qualsiasi atteggiamento provocatorio ma, al contrario, si sarebbero invece prodigati nel cercare di portare assistenza alla terna arbitrale, accerchiata da altri giocatori, al solo scopo di sedare gli animi surriscaldati. La ricostruzione fornita non appare credibile. Il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento identificano in modo certo ed inequivocabile i giocatori Mazzei e Boccafogli come protagonisti di atteggiamenti gravemente offensivi e minacciosi. La ricostruzione fornita nel rapporto di gara ha il pregio di collimare perfettamente, nell’individuazione dei responsabili, con quanto rilevato da uno dei due assistenti di gara circostanza questa che conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei due giocatori. La sanzione risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa
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