COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 12 del 25/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELL’A.C. VERGINE DEI PINI AVVERSO REGOLARITA’ GARA CLUB 81 /VERGINE DEI PINI DEL 21.9.2003 (0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 12 del 25/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELL'A.C. VERGINE DEI PINI AVVERSO REGOLARITA' GARA CLUB 81 /VERGINE DEI PINI DEL 21.9.2003 (0-0). -avverso la regolarita' della gara in epigrafe propone reclamo l'A.C. Vergine dei Pini, ma il ricorso presentato dalla societa' medesima deve ritenersi irregolare. Infatti a norma dell'art. 29 n.5 C.G.S., i reclami debbono essere proposti direttamente dalle parti interessate. Trattandosi di reclamo concernente lo svolgimento della gara, il reclamo doveva essere sottoscritto dal Presidente, che ha il potere di rappresentanza della societa', dal Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo o da un dirigente espressamente indicato dello Statuto sociale e nei fogli censimento della societa' stessa. Nella fattispecie, nel reclamo contro la regolarita' della gara, sul timbro ''A.C. Vergine dei Pini'' risulta una firma illeggibile della quale non e' possibile risalire al soggetto che l'ha apposta e alla sua qualifica societaria. Il reclamo deve pertanto ritenersi inammissibile per carenza dei requisiti di cui al citato art.29. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.29 n.5 C.G.S. il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Vergine dei Pini di Monsummano Terme (Pistoia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa. GARA: U.S. CIVITELLA/POL.ROSELLE DEL 21 SETTEMBRE 2003 (sospesa al 40' minuto del s.t. sul risultato di 3-1). -la gara di Coppa Toscana di 2' categoria U.S. Civitella/Pol. Roselle in calendario per il 21 settembre 2003, veniva sospesa definitivamente dall'arbitro al 40' minuto del s.t. e sul punteggio di 3-1 a causa di accadimenti tali da portare ad una riduzione degli effettivi della squadra Pol. Roselle al di sotto del minimo regolamentare; -tutto cio' premesso, il Giudice Sportivo ritiene che: -con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione degli effettivi della Pol. Roselle al di sotto del minimo regolamentare, l'Arbitro ha fatto buon governo delle disposizioni fissate dalla Regola 3 del Regolamento di Gioco e dall'art. 64 comma 1 delle N.O.I. F.; -ne consegue in applicazione della norma di cui all'art.12 comma 1 C.G .S., infliggersi alla Pol. Roselle la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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