COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Prima categoria RECLAMO DELL’U.S. MANCIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA QUERCEGROSSA/MANCIANO DEL 12.10.2003 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Prima categoria RECLAMO DELL'U.S. MANCIANO AVVERSO REGOLARITA' GARA QUERCEGROSSA/MANCIANO DEL 12.10.2003 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.15 del 16.10.2003; -avverso la regolarita' della gara in epigrafe, interpone gravame a questo Giudice l'U.S. Manciano, deducendo che nella gara di cui trattasi la societa' avversaria, nell'operare le sostituzioni consentite, aveva impiegato dal 30' circa del 1' tempo solo due calciatori ''giovani'', anziche' gli almeno tre previsti dall'attuale normativa pubblicata nel Com.Uff. n. 1 del 3 luglio 2003. Il gravame e' fondato e va per l'effetto accolto. Alla societa' ospitante e' stata imputata la violazione della norma circa l'utilizzazione dei calciatori ''giovani'', i quali devono essere impiegati in numero di tre per tutta la durata della gara alla luce appunto della normativa di settore. Dall'esame del referto di gara emerge in modo incontrovertibile che la sostituzione operata al 41' del p.t. dal G.S. Quercegrossa e' avvenuta tra il calciatore 1983 indicato in distinta con il n.7 con altro calciatore contraddistinto con il n.18 (Mastacchi Claudio), calciatore fuori eta'. Non v'e' dubbio pertanto che la predetta normativa sia stata violata dal G.S. Quercegrossa per aver impiegato per la restante parte della gara soltanto due giovani. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come sopra proposto dall 'U.S. Manciano di Manciano (Grosseto) infliggendo al G.S. Quercegrossa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Dispone restituirsi la tassa versata.
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