COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELL’U.S. CHITIGNANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA SULPIZIA/CHITIGNANO DELL’8.10.2003 (0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELL'U.S. CHITIGNANO AVVERSO REGOLARITA' GARA SULPIZIA/CHITIGNANO DELL'8.10.2003 (0-0). Sciogliendo la riserva contenta nel C.U. n.15 del 16.10.2003; -avverso la regolarita' della gara Sulpizia/Chitignano, disputata l'8. 10.2003, nell'ambito della Coppa Toscana di 2 categoria, terminata col punteggio di 0 a 0, l'U.S. Chitignano propone rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Meazzini Davide, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato la squalifica inflittagli con comunicato n.12 del 25 settembre 2003. Il gravame e' fondato. La questione deve essere esaminata alla luce del secondo comma dell'art.17 C.G.S. per il quale ''Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dell'art.41, comma 2, del presente Codice.'' Nella specie il calciatore Meazzini Davide, squalificato per una giornata, non ha scontato la squalifica. Per questi motivi il G.S., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla U.S. Chitignano, infligge alla Societa' Sulpizia la punizione sportiva della perdita per 0-3 della suindicata gara. Squalifica il calciatore Meazzini Davide per UNA ulteriore giornata di Coppa, inibisce sino al 22.11.2003 il Dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Santillo Ippolito ed infligge alla Pol. Sulpizia l'ammenda di Euro 150/00. Ordina non addebitarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it