COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo dell’Unione Sportiva Pianese avverso alla squalifica per quattro giornate del giocatore Cucciardi Luca (C.U. n. 13 del 2/10/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo dell’Unione Sportiva Pianese avverso alla squalifica per quattro giornate del giocatore Cucciardi Luca (C.U. n. 13 del 2/10/2003) Il G.S. motivava così la sanzione inflitta al calciatore di cui in epigrafe per il comportamento tenuto dallo stesso nel corso della competizione disputata in data 28/09/03 contro la società Sinalunghese: “Espulso per somma di ammonizioni alla notifica offendeva il D.G. e, uscendo dal campo reiterava le offese”. Ricorre la società impugnante lamentando l’errore del D.G. nel ritenere che le proteste del calciatore fossero a lui indirizzate ; in realtà tali proteste erano dirette alla panchina che lo stava redarguendo per le due leggerezze che avevano determinato l’espulsione e che avrebbero messo in difficoltà la squadra per il prosieguo della partita, Eccepiva infine la società sottolineando la condotta ineccepibile del calciatore durante la sua carriera sportiva e pertanto concludeva per una riduzione della sanzione per l’incomprensione sopra descritta. La ricostruzione fornita non appare credibile. Il rapporto arbitrale, che gode in omaggio alle Carte Federali di fede privilegiata, specifica le reiterate frasi ingiuriose del Cucciardi che difficilmente, per il loro particolare contenuto, appaiono riferibili a soggetto diverso dal D.G.. Inoltre la supposta animosità della panchina nel redarguire il giocatore per il pericolo cagionato alla squadra collide inequivocabilmente con il dato oggettivo che cristallizza il provvedimento di espulsione al 42esimo del secondo tempo La sanzione risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it