COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della Società U.S. Cesa avverso esito della gara G.S. Strada – U.S. Cesa del 28/09/03. Campionato di I categoria.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della Società U.S. Cesa avverso esito della gara G.S. Strada – U.S. Cesa del 28/09/03. Campionato di I categoria. La reclamante sostiene che la Società avversaria, nella gara in oggetto, ha utilizzato il calciatore Gelli Ruggero che era invece squalificato. La reclamante chiede la vittoria della gara. La Società G.S. Strada non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo. Il reclamo è fondato. Da un esame del C.U. Regionale n.42 del 2/5/2003, le cui decisioni sono riportate anche nel C.U. Regionale n.7 del 28/8/2003, il calciatore Gelli Ruggero risulta squalificato per una giornata di gara. Da un esame dei documenti ufficiali relativi alla gara in oggetto, il calciatore Gelli Ruggero risulta schierato in campo con il n.6. P.Q.M. La C.D. accogliendo il reclamo dispone: - squalifica per una giornata effettiva di gara per il calciatore Gelli Ruggero; - inibizione per gg.30 al tesserato della Società G.S. Strada Biondi Francesco, dirigente - accompagnatore nella gara in oggetto; - €.75,00 di ammenda alla Società G.S.Strada. - dispone la vittoria della gara per 3-0 in favore della Società U.S.Cesa. Ordina il non addebito della tassa di reclamo.
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